Art. 7 · LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

Art. 7

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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Attività della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività: a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all', commi 1 e 2; b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
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