Protocollo

Art. 3

In vigore dal 19 mar 2009
. 1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi: (a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o (b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b): (a) le disposizioni dell' (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e (b) a meno che le autorità competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione più favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione più favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura. (c) Ai fini del presente paragrafo, una "misura" è una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-p-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo