Protocollo

Art. 8

In vigore dal 19 mar 2009
. Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un'imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l'Italia può applicare la propria imposta regionale sulle attività produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell' (Imposte considerate) e dell' (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-p-8

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