Protocollo
Art. 7
In vigore dal 19 mar 2009
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1. L'autorità preposta di uno degli Stati contraenti può richiedere di consultare l'autorità competente dell'altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l'effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l'equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorità si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi.
2. Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, le autorità competenti si consulteranno in merito all'attuazione dell' (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza maturata al riguardo, decideranno sull'opportunità di modificare l' (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull'opportunità dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell' (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.
Storico versioni
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