Convenzione
Art. 25
Procedura amichevole
In vigore dal 19 mar 2009
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Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell' (Non-discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione in casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Qualora le autorità competenti non riescano a pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può, previo accordo delle due autorità competenti e del contribuente, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale. Le autorità competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere della commissione arbitrale è vincolante per il contribuente e per entrambi gli Stati in relazione a tale caso. Le procedure sono definite con uno scambio di note tra gli Stati contraenti per via diplomatica, dopo che le autorità competenti si saranno consultate. Le disposizioni del presente paragrafo non avranno effetto fino alla data indicata nello scambio di note diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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