Protocollo

Art. 2

In vigore dal 19 mar 2009
. 1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo. 2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia: (a) una persona fisica; (b) un ente governativo riconosciuto; (c) una società, se: (i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano più del 50 per cento del potere di voto e del valore della società stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure (ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della società è detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque società, o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo; (d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell' del presente Protocollo; (e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell' del presente Protocollo, a condizione che più del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure (f) una persona diversa da una persona fisica, se: (i) per almeno la metà dei giorni dell'anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e (ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l'anno fiscale è, direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell'imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona. 3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall'altro Stato, se: (i) detto residente è effettivamente impegnato nella gestione di un'attività commerciale o industriale nel primo Stato; (ii) il reddito è collegato o secondario rispetto all'attività commerciale o industriale, e (iii) l'attività commerciale o industriale è sostanziale in relazione all'attività esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito. (b) Ai fini del presente paragrafo, l'attività o la gestione degli investimenti non è considerata attività commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attività sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa. (c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un'attività commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un'attività commerciale o industriale è considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell'attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all'attività commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell'attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all'attività da cui si è originato il reddito nell'altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento. (d) Il reddito ricavato è collegato ad un'attività commerciale o industriale se l'attività nell'altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attività che formi una parte o sia complementare a detta attività commerciale o industriale. Il reddito è secondario in relazione ad un'attività commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell'attività stessa nell'altro Stato. 4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorità competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso. 5. Ai fini del presente articolo, l'espressione "borsa valori riconosciuta" designa: (a) il sistema "NASDAQ" (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla "National Association of Securities Dealers Inc." nonché una borsa valori registrata presso la "Securitites and Exchange Commission" statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del "Securities Exchange Act" del 1934; e (b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformità alla legislazione italiana; (c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-p-2

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