Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 19 mar 2009
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Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore;
(b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.
3. Nonostante il paragrafo 2, qualora una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984, e dal Protocollo che chiarisce ed integra detta Convenzione, firmato a Roma il 17 aprile 1984 (congiuntamente, la "precedente Convenzione"), avrebbe avuto diritto, ai sensi della precedente Convenzione, ad uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a scelta di detta persona, continuerà ad avere effetto nella sua interezza per un periodo di dodici mesi dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione avrebbero altrimenti effetto in virtù del paragrafo 2.
4. Le disposizioni della precedente Convenzione cesseranno di avere effetto allorchè avranno effetto le corrispondenti disposizioni della presente Convenzione in conformità ai paragrafi 2 e 3, e la precedente Convenzione sarà abrogata a far data dall'ultimo giorno di efficacia della stessa in conformità alle precedenti disposizioni del presente paragrafo.
Storico versioni
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