Convenzione
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
In vigore dal 19 mar 2009
.
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-27