Convenzione

Art. 29

Denuncia

In vigore dal 19 mar 2009
. Denuncia 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-29

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