Convenzione
Art. 29
Denuncia
In vigore dal 19 mar 2009
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Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cesserà di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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