Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 19 mar 2009
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Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.
2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che è considerata imposta sul reddito in conformità al paragrafo 2(c) dell' (Eliminazione della doppia imposizione);
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana").
(b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal Revenue Code" (con l'esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come "imposta statunitense");
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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