Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 19 mar 2009
. Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le società di persone ed ogni altra associazione di persone; (b) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (d) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (e) l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Italia: il Ministero delle finanze; e (ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; (f) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (g) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "ente governativo riconosciuto" designa: (i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente; (ii) una persona che è interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformità alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e (iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennità pensionistiche di cui all' (Funzioni pubbliche); a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attività commerciali. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-3

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Definizioni generali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo