Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 19 mar 2009
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Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le società di persone ed ogni altra associazione di persone;
(b) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(d) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(e) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Italia: il Ministero delle finanze; e
(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;
(f) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
(g) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "ente governativo riconosciuto" designa:
(i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;
(ii) una persona che è interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformità alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione
politica o amministrativa o ente locale; e
(iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennità pensionistiche di cui all' (Funzioni pubbliche);
a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attività commerciali.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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