Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 19 mar 2009
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Funzioni pubbliche
l. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
i) abbia la nazionalità di detto Stato e non abbia la
nazionalità dell'altro Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;
a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola (i) o (ii).
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' (Pensioni, ecc.):
a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato) 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-19