Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 19 mar 2009
. Funzioni pubbliche l. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto Stato e non abbia la nazionalità dell'altro Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi; a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola (i) o (ii). 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' (Pensioni, ecc.): a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato; b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato) 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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