Convenzione
Art. 21
Studenti ed apprendisti
In vigore dal 19 mar 2009
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Studenti ed apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-21