Convenzione

Art. 18

Pensioni, ecc.

In vigore dal 19 mar 2009
. Pensioni, ecc. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie o le indennità di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona. 4. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Il termine "annualità" di cui al presente paragrafo designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi). 5. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine "assegni alimentari per il coniuge" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli e residente. Il termine "assegni per il mantenimento dei figli" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio. 6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un'attività nell'altro Stato contraente: (a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attività nell'altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato. (b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se: (i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell'arrivo di detta persona nell'altro Stato; e (ii) l'autorità competente dell'altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato. Le somme corrisposte in virtù del presente paragrafo non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-18

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Pensioni, ecc. (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo