Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 19 mar 2009
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Artisti e sportivi
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato se:
(a) l'ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attività eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato; o
(b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità, è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo prova che nè egli, ne persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a società di persone o altre distribuzioni di utili.
Storico versioni
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