Convenzione

Art. 7

Utili delle imprese

In vigore dal 19 mar 2009
. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell' (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell' (Dividendi), del paragrafo 5 dell' (Interessi), del paragrafo 5 dell' (Canoni), del paragrafo 2 dell' (Utili di capitale), dell' (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell' (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa è situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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