Convenzione
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
In vigore dal 19 mar 2009
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Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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