Convenzione
Art. 11
Interessi
In vigore dal 19 mar 2009
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Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi e un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se:
(a) il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente che è un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della persona che paga gli interessi;
(b) gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell'altro Stato contraente e sono percepiti da un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario;
(c) gli interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ad un'altra impresa; o
(d) gli interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi di cui all' (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pacati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
8. Nel caso degli Stati Uniti, l'eventuale eccedenza dell'ammontare degli interessi imputabili agli utili di una società residente dell'altro Stato contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell' (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell' (Utili di capitale) in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attività commerciale o industriale negli Stati Uniti, si considera proveniente dagli Stati Uniti e percepita da un residente dell'altro Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo. L'imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non può eccedere l'aliquota indicata al paragrafo 2.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-03;20#art-c-11