Accordo›Titolo VI
Art. 43
Cooperazione industriale
In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione industriale
1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra gli operatori economici di entrambe le Parti, comprese le piccole e medie imprese;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento della gestione;
- il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali e il loro adeguamento alle norme internazionali;
- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;
- la tutela dell'ambiente;
- la riconversione dell'industria bellica;
- la formazione del personale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-43