Accordo›Titolo VI
Art. 44
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 28 gen 2009
Promozione e tutela degli investimenti
1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- la conclusione, all'occorrenza, tra gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan di accordi volti ad evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia tagika;
- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-44