Accordo›Titolo VI
Art. 41
In vigore dal 28 gen 2009
1. La Comunità e la Repubblica di Tagikistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia, nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan. La cooperazione rafforzerà i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione dei sistemi economici nella Repubblica di Tagikistan, in funzione delle esigenze di sostenibilità e di uno sviluppo sociale armonioso; esse terranno conto altresì delle considerazioni in materia di ambiente e di lotta contro la povertà.
3. A tal fine, la cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare (compresa la sicurezza alimentare), gestione delle risorse idriche, energia (compresa l'energia idroelettrica) e sicurezza del settore nucleare civile, sanità e lotta contro la povertà, trasporti, servizi postali, comunicazioni elettroniche, turismo, tutela ambientale, attività transfrontaliere e cooperazione regionale.
4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di promuovere il potenziale economico della Repubblica di Tagikistan e la cooperazione regionale.
5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità all'Asia centrale e della sua applicazione al Tagikistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri programmi comunitari conformemente ai regolamenti pertinenti adottati dal Consiglio.
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