Accordo
Art. 36
In vigore dal 28 gen 2009
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Tagikistan di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-36