Accordo›Titolo V
Art. 40
In vigore dal 28 gen 2009
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Tagikistan si adopererà per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione sui servizi bancari ed altri servizi fmanziari, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e comunicazioni elettroniche.
3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure mediante, ad esempio:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- la formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti.
4. Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-40