Accordo
Art. 38
In vigore dal 28 gen 2009
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Tagikistan nè si rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantochè non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta tagika a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Tagikistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Tagikistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Tagikistan nei confronti del FMI. La Repubblica di Tagikistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da perturbare il meno possibile l'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Tagikistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti.
6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o del Tagikistan, ciascuna Parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Storico versioni
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