Accordo
Art. 39
In vigore dal 28 gen 2009
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato IV, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Tagikistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo l dell'allegato IV di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Ove possibile, la Comunità contribuirà all'attuazione di tale disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-39