AccordoTitolo VI

Art. 42

Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi Le Parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine. La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo