Accordo›Titolo VI
Art. 42
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi
In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi
Le Parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine.
La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese:
- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-42