Accordo›Titolo VI
Art. 47
Prodotti minerari e materie prime
In vigore dal 28 gen 2009
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi.
2. La cooperazione riguarda principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-47