Accordo›Titolo VI
Art. 52
Ambiente e salute
In vigore dal 28 gen 2009
Ambiente e salute
1. Basandosi sulla Carta europea dell'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato sulla Carta dell'energia, in particolare l', e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione è intesa a proteggere l'ambiente e a combattere qualsiasi forma di inquinamento mediante i seguenti interventi:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico a livello locale, regionale e transfrontaliero;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualità dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea successivamente alla sua firma;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia della biodiversità e delle zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale successivamente alla sua firma.
3. La cooperazione comprende in particolare:
- predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attività comuni di ricerca;
il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti globali e climatici nonché il conseguimento di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.
4. Le Parti si adoperano per sviluppare la cooperazione su questioni sanitarie, in particolare attraverso l'assistenza tecnica per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive e la tutela delle madri e dei bambini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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