Accordo›Titolo VI
Art. 54
Comunicazioni elettroniche e servizi postali
In vigore dal 28 gen 2009
Comunicazioni elettroniche e servizi postali
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;
- definire i principi della politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di comunicazione elettronica;
- definire una base normativa adeguata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e postali e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi di comunicazione elettronica e postali in normali condizioni di mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-54