Accordo›Titolo VI
Art. 51
Energia
In vigore dal 28 gen 2009
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro:
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- il miglioramento dell'approvvigionamento energetico, compresa la sicurezza delle forniture, secondo modalità valide sotto il profilo economico e ambientale;
- la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
- il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici;
- l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.
3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell' riguardo agli investimenti nel settore energetico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-51