AccordoTitolo VI

Art. 48

Cooperazione scientifica e tecnologica

In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende: - scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche; - attività comuni di RST; - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attività di RST. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgimento di queste attività di cooperazione, particolare attenzione è rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-48

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Cooperazione scientifica e tecnologica (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo