Accordo›Titolo VI
Art. 55
Servizi finanziari e istituzioni fiscali
In vigore dal 28 gen 2009
Servizi finanziari e istituzioni fiscali
1. La cooperazione in materia di servizi finanziari è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:
- lo sviluppo di un mercato dei titoli;
- lo sviluppo dei servizi bancari, nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo della Repubblica di Tagikistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari.
2. Le Parti collaborano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Tagikistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-55