AccordoTitolo VI

Art. 58

Cooperazione sociale

In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare, fra l'altro, il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione comprende in particolare: - sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con particolare attenzione settori di attività ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca volta ad ampliare le conoscenze ed approfondire la comprensione dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Tagikistan. Dette riforme mirano ad introdurre nella Repubblica di Tagikistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.
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Cooperazione sociale (Art. 58 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo