Accordo›Titolo VI
Art. 58
Cooperazione sociale
In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare, fra l'altro, il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione comprende in particolare:
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con particolare attenzione settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca volta ad ampliare le conoscenze ed approfondire la comprensione dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Tagikistan.
Dette riforme mirano ad introdurre nella Repubblica di Tagikistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-58