AccordoTitolo VI

Art. 61

Informazione e comunicazione

In vigore dal 28 gen 2009
Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'elaborazione di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a divulgare tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Tagikistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-61

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Informazione e comunicazione (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo