Art. 54 · Comunicazioni elettroniche e servizi postali
AccordoTitolo VI

Art. 54

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Comunicazioni elettroniche e servizi postali

In vigore dal 28 gen 2009
Comunicazioni elettroniche e servizi postali Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali; - definire i principi della politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di comunicazione elettronica; - definire una base normativa adeguata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e postali e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi di comunicazione elettronica e postali in normali condizioni di mercato.
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