Art. 47 · Prodotti minerari e materie prime
AccordoTitolo VI

Art. 47

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Prodotti minerari e materie prime

In vigore dal 28 gen 2009
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi; - la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-47