Accordo
Art. 32
In vigore dal 28 gen 2009
Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purchè non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-32