Accordo

Art. 27

In vigore dal 28 gen 2009
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o tagike stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione del settore terziario delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo