Accordo
Art. 23
In vigore dal 28 gen 2009
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario.
Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti nè informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-23