Accordo
Art. 20
In vigore dal 28 gen 2009
1. La Comunità e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle società tagike ai sensi dell', lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.
4. La Repubblica di Tagikistan concede, per lo stabilimento delle società comunitarie ai sensi dell', lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società oppure, se migliore, alle società dei paesi terzi.
5. La Repubblica di Tagikistan concede alle controllate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle proprie società oppure, se migliore, alle società e alle filiali di società dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-20