Accordo

Art. 21

In vigore dal 28 gen 2009
1. Le disposizioni dell' non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attività intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra Parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle controllate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e gli scambi elettronici di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di comunicazioni elettroniche); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) l'organizzazione, a nome delle società, dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo