AccordoTitolo IV

Art. 17

In vigore dal 28 gen 2009
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nel Tagikistan, tale paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente residenti e impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo