Accordo›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 28 gen 2009
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nel Tagikistan, tale paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente residenti e impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-17