Accordo

Art. 22

In vigore dal 28 gen 2009
Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società tagika" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan viene considerata una società comunitaria o tagika se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan. b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima. c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso l'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o tagike di cui al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o filiali nel Tagikistan o nella Comunità. e) Per "attività" si intende lo svolgimento di attività economiche. f) Per "attività economiche" si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Tagikistan in conformità delle rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo