Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 28 gen 2009
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o tagike stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione del settore terziario delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-27