Accordo

Art. 31

In vigore dal 28 gen 2009
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo