Allegato IV

Art. 9

In vigore dal 13 apr 2008
1. Le disposizioni degli non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformità alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata. 2. La facoltà di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita. 3. La validità e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale è stata effettuata la ritenzione.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-9-2

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo