Allegato IV
Art. 12
In vigore dal 13 apr 2008
Le decisioni di cui all' non sono riconosciute nè eseguite nei seguenti casi:
(a) se l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine non era competente ai sensi dell';
(b) se la decisione è contraria all'ordinamento pubblico della Parte contraente in causa;
(c) se il debitore non è stato informato della decisione dell'autorità amministrativa o della istituzione del procedimento in tempo utile per difendersi o per presentare ricorso all'autorità giudiziaria;
(d) se un procedimento relativo agli stessi canoni di rotta, istituito precedentemente, è ancora pendente avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente in causa;
(e) se la decisione è incompatibile con una decisione relativa agli stessi canoni di rotta pronunciata nella Parte contraente in causa;
(f) se l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine, per giungere alla sua decisione, si è pronunciata in via preliminare su una questione relativa allo stato o alla capacità giuridica di persone fisiche, ai diritti di proprietà derivanti da un rapporto matrimoniale, da testamenti o successioni, in modo contrastante con una norma di diritto internazionale privato della Parte contraente in causa, a meno che il risultato non sia lo stesso che si sarebbe ottenuto applicando le norme del diritto internazionale privato di questa Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-12-2