Allegato IV

Art. 11

In vigore dal 13 apr 2008
Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisioni pronunciate in una Parte contraente: (a) le decisioni definitive delle autorità giudiziarie; (b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi avanti l'autorità giudiziaria, ma che non lo sono più, avendo l'autorità giudiziaria competente respinto il ricorso con decisione passata in giudicato, oppure perché il ricorrente ha desistito, o per decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-11-2

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