Allegato IV
Art. 7
In vigore dal 13 apr 2008
1. La procedura di recupero della somma dovuta è istituita da EUROCONTROL oppure, su richiesta di EUROCONTROL, da una Parte contraente, o da un qualunque organismo all'uopo autorizzato da una Parte contraente.
2. 11 recupero avviene per via giudiziaria o amministrativa.
3. Ogni Parte contraente informa EUROCONTROL circa le procedure applicate nel proprio Stato e circa le competenti autorità giudiziarie o amministrative.
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