Allegato IV

Art. 8

In vigore dal 13 apr 2008
La procedura di recupero è da istituirsi nel territorio della Parte contraente: (a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale; (b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente; (c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi(a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-8-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo