Allegato IV
Art. 8
In vigore dal 13 apr 2008
La procedura di recupero è da istituirsi nel territorio della Parte contraente: (a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi(a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-8-2